Statuto - Fondazione Floriani
ARTICOLO 1:
è costituita per volontà del Dr. Ing. Virgilio Floriani una Fondazione denominata Fondazione Floriani. La Fondazione ha sede in Milano. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a traslocare la sede sociale da una via all'altra purché sempre in Milano con sua apposita deliberazione che andrà comunicata di volta in volta tempestivamente alle Autorità competenti.
ARTICOLO 2:
la Fondazione ha lo scopo di promuovere iniziative atte a migliorare la qualità della vita di persone affette da malattie altamente invalidanti e in fase terminale. In particolare la Fondazione si prefigge di: promuovere studi e ricerche scientifiche di nuovi mezzi e tecniche applicate alle cure palliative; favorire e diffondere l'apprendimento di tali tecniche; preparare e organizzare strutture operative per l'assistenza e l'intervento domiciliare per l'applicazione pratica di modelli di cura sempre più efficaci operando anche all'interno di pubbliche strutture e in collegamento con esse, o per espresso loro incarico o segnalazione; favorire con il trasferimento del proprio know-how la creazione di nuovi centri operativi con intenti e scopi comuni; sensibilizzare l'opinione pubblica onde creare le premesse perché il problema venga affrontato a livello istituzionale. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale potranno essere promosse iniziative di qualunque genere atte ad incrementare il fondo patrimoniale.
ARTICOLO 3:
il patrimonio della Fondazione è costituito dal valore dei titoli descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa, del quale il presente statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, lasciti ereditari, legati, donazioni ed elargizioni destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione per volontà espressa di quanti vogliono contribuire al potenziamento della istituzione. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione unanime di tutti i suoi membri e sentito il parere dei revisori di cui all'art. 5), provvederà all'investimento delle somme di denaro ricevute e di quelle ricavate dall'immediato realizzo dei beni mobili graziosamente pervenuti alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio in attività mobiliari e finanziarie non a rischio, caratterizzate da libera disponibilità in quanto smobilizzabili in qualsiasi momento secondo quotazioni del libero mercato, restando ferma l'integrità del patrimonio iniziale della Fondazione del quale potranno essere utilizzate le sole rendite. Il Consiglio di Amministrazione dovrà tutelare la conservazione del valore reale del patrimonio, destinando nei limiti del possibile, una parte degli interessi realizzati alla capitalizzazione, tale da recuperare le perdite per svalutazione del capitale. Le rendite del patrimonio, incrementate da contributi ed elargizioni volontarie, non destinate all'incremento del patrimonio, andranno ad alimentare il finanziamento dell'attività il cui obiettivo è il conseguimento degli scopi della Fondazione.
ARTICOLO 4:
la Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 a 9 membri il cui numero sarà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina; essi durano in carica tre esercizi. Il Consiglio è composto: dal fondatore che lo presiede di diritto sua vita natural durante; da almeno tre medici ciascuno dei quali abbia una specifica qualificazione scientifica professionale nel campo dell'attività statutaria della Fondazione e precisamente in una o più delle seguenti specialità: Oncologia - Medicina Interna - Chirurgia Neurologica - Farmacologia Clinica - Cardiologia - Malattie del sangue e del ricambio - Anestesia e Rianimazione; da almeno un membro della famiglia del Fondatore con preferenza ai suoi discendenti diretti ed al coniuge; da altri due membri scelti dal Fondatore. La scelta dei membri del Consiglio e delle cariche di Vice Presidente e di Segretario spetta al Fondatore. In caso di decesso del Fondatore la scelta dei membri del Consiglio e delle cariche statutarie vacanti spetta al più anziano dei membri della famiglia Floriani che fa parte del Consiglio.
ARTICOLO 5:
il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della donazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle rendite annuali del bilancio allo scopo di realizzare l'oggetto della Fondazione stessa con facoltà di delegare ai propri membri determinati poteri e facoltà. Al Consiglio di Amministrazione spetta la nomina di un Collegio di Revisori costituito da tre membri eletti ogni tre esercizi. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e a tale scopo potranno procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di ispezione, di controllo e di revisione.
ARTICOLO 6:
il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento della Fondazione secondo il proprio scopo statutario. Inoltre il Presidente: convoca il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze, firma gli atti e quanto occorra per l'attuazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le Autorità tutorie, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio. Il Consiglio dovrà ratificare i provvedimenti che in via di urgenza fossero stati adottati dal Presidente. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente. Il Segretario curerà l'andamento amministrativo della Fondazione e gli ordinari rapporti con i vari uffici, Enti Pubblici e Privati e Amministrazioni locali comprese le banche.
ARTICOLO 7:
il Consiglio di Amministrazione si raduna di regola in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinaria ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto almeno sette giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.
ARTICOLO 8:
le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno cinque dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese validamente con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi componenti, salvo quanto disposto dall'art.3) del presente statuto.
ARTICOLO 9:
i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 10:
i componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
ARTICOLO 11:
l'esercizio finanziario della Fondazione termina al 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere approvato entro il mese di marzo dell'anno successivo.
ARTICOLO 12:
la tenuta delle scritturazioni contabili ed amministrative della Fondazione sarà seguita da due consulenti designati dal Fondatore.
ARTICOLO 13:
in caso di estinzione della Fondazione perché lo scopo è stato raggiunto, oppure perché è divenuto impossibile il suo conseguimento, oppure infine perché il patrimonio è divenuto insufficiente, il Fondatore, o in caso di suo decesso, il membro più anziano della sua famiglia che fa parte del Consiglio di Amministrazione, provvederà a devolvere il patrimonio della Fondazione ad altri scopi che saranno in ogni caso diretti a finalità di pubblica utilità.